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TAX ALERT - n. 1 - Gennaio 2024

Presa visione delle fatture elettroniche per la detrazione dell'IVA

In breve

Nel caso di mancato recapito della fattura elettronica, è necessario che si prenda visione della stessa entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno di mancato recapito onde evitare eventuali contestazioni in merito alla detrazione dell’IVA.

Principi generali

Il diritto alla detrazione dell’IVA relativa a beni e servizi acquistati o importati deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione:
– (sostanziale) dell’avvenuta esigibilità dell’imposta;
– (formale) del possesso di una valida fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui all’art. 21 del D.P.R. 633/72.

L’esercizio di tale diritto presuppone che la fattura venga annotata nel registro acquisti anteriormente alla liquidazione periodica di riferimento, e comunque al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si sono verificati i presupposti sopracitati; oltre detto termine è possibile recuperare l’IVA tramite dichiarazione integrativa.

Momento della ricezione delle fatture elettroniche

In relazione alle fatture elettroniche, il momento di ricezione del documento ai fini dell’esercizio della detrazione dell’IVA coincide con:

a) la data di consegna del documento presso l’indirizzo telematico del cliente (indirizzo PEC o codice destinatario del cliente), qualora la fattura sia consegnata correttamente dalla SDI;

b) la data di presa visione del documento da parte del cliente presso la propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui lo SDI non riesca a recapitare la fattura (i.e. “mancata consegna”).

In tale ultimo caso, la fattura non si considera ricevuta ai fini fiscali fino a quando il cessionario/committente non ne prenda visione nella propria area riservata, a prescindere dall’eventuale ricezione di una “copia di cortesia”.

Pertanto, per le fatture relative all’anno 2023, collocate nell’area riservata del contribuente in stato di “mancata consegna” la cui presa visione avviene nell’anno 2024, il diritto alla detrazione dell’IVA potrà essere esercitato nell’anno 2024.

Criticità

A tal proposito, si segnala la recente Risposta n. 435/E/2023 con la quale l’Agenzia delle Entrate ha confermato che nel caso di mancato recapito della fattura elettronica la data di ricezione della stessa coincide con il momento in cui il cessionario/committente prende visione del documento.

Tuttavia tale azione non può essere arbitrariamente procrastinata, posto che da ciò conseguirebbe un indebito rinvio del dies a quo per l’esercizio della detrazione da parte del cessionario/committente e potenziali situazioni di abuso di diritto.

Conseguentemente, nel caso della risposta in esame, il diritto alla detrazione dell’IVA era stato negato essendo spirato il termine e restando altresì esclusa la possibilità di presentare una dichiarazione IVA integrativa.

Novità previste dalla legge delega di riforma fiscale

La legge delega di riforma fiscale intende apportare alcune modifiche all’art. 1 del D.P.R. 100/98 consentendo al cessionario/committente di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA nell’anno precedente nella liquidazione periodica di dicembre 2023 anche per le fatture con data dicembre 2023, ma ricevute entro il 15 gennaio 2024.

In tal caso il cessionario committente potrà decidere di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA alternativamente:
– nella liquidazione periodica del mese di dicembre 2023;
– in una delle liquidazioni periodiche del 2024;
– nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2024.

Per ulteriori approfondimenti:

Pirola Pennuto Zei & Associati
VAT Customs & Indirect Tax

COMUNICAZIONI

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